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INTERVENTO DI KLAUS HÄNSCH DINANZI ALL’ASSEMBLEA PLENARIA DEL COMITATO DELLE REGIONI – 20 LUGLIO 1995

Il presente fascicolo informativo è stato elaborato dai servizi del Segretariato generale, in vista del dibattito che avrà luogo con il Presidente del Parlamento europeo HÄNSCH in occasione della sua partecipazione alla sessione plenaria del Comitato.

Il suo obiettivo è quello di offrire un quadro aggiornato delle relazioni con l’Assemblea parlamentare e d’individuare le potenzialità di ravvicinamento.

CONTENUTO:

1.Curriculum vitae di Klaus HÄNSCH.

2.Testo “Le relazioni tra il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni”.

3.Parere del Comitato in merito alla “Revisione del Trattato sull’Unione europea”, adottato il 21 aprile 1995.

4.Risoluzione del Parlamento europeo in merito al “Funzionamento del Trattato sull’Unione euroopea, nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 1996 – Attuazione e sviluppo dell’Unione”, adottata il 17 maggio 1995.

 

LE RELAZIONI TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E IL COMITATO DELLE REGIONI

  1. Sin dalla sua istituzione, il Comitato si è impegnato a sviluppare le relazioni con il Parlamento europeo che costituiscono oggi una delle sue priorità, dato il ruolo fondamentale spettante al Parlamento europeo per ridurre il deficit democratico. Il presente documento intende illustrare sinteticamente le relazioni avviate tra il Parlamento europeo e il Comitato dal momento della sua istituzione fino alla preparazione della Conferenza intergovernativa del 1996.

I.IL RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO NELLA CREAZIONE DEL COMITATO DELLE REGIONI

  1. Nel corso della sua storia, il Parlamento europeo ha dimostrato la sua volontà di promuovere la partecipazione degli enti locali e regionali al processo decisionale europeo. Già nella Risoluzione del 22 aprile 1982[1], il Parlamento europeo insisteva sulla necessità di “garantire la massima partecipazione possibile da parte degli enti locali e regionali”. Il Parlamento europeo, nella Risoluzione del 13 aprile 1984[2] constatava che “la Comunità europea necessita costantemente, specie nel settore della politica regionale comunitaria, di un interlocutore autorizzato, abilitato a parlare in nome degli interessi degli enti locali e regionali”.
  1. Poco dopo, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in una dichiarazione comune del 13 febbraio 1985[3] riconoscevano “l’interesse di una relazione più efficace tra la Commissione delle Comunità europee e gli enti regionali o, eventualmente, locali. Ciò consentirà una migliore considerazione degli interessi regionali in occasione dell’elaborazione dei programmi di sviluppo regionale e dei programmi d’intervento”.
  1. Il 18 novembre 1988[4], in una Risoluzione riguardante la politica regionale comunitaria ed il ruolo delle regioni, il Parlamento europeo proponeva “il decentramento di talune funzioni verso i poteri regionali rappresentativi della volontà popolare”, cosa che “permetterebbe d’informare i cittadini europei sulle politiche comuni e di associarli ad esse”. Il Parlamento europeo riteneva essenziale “che ogni progresso sulla via della pianificazione dell’unità europea, consentisse d’istituzionalizzare la rappresentanza democratica delle regioni e di attribuire ai poteri regionali e locali le competenze necessarie affinché questi ultimi potessero partecipare attivamente alla realizzazione politica, sociale ed economica dell’Europa”. Nella Risoluzione del 12 novembre 1990[5], il Parlamento proponeva la creazione di un Comitato delle regioni e delle autonomie locali, a carattere consultivo (…) composto di membri degli organi eletti a livello regionale o locale”.
  1. Durante i negoziati relativi al Trattato sull’Unione europea (TUE), gli Stati membri hanno deciso, con il sostegno del Parlamento europeo, di creare un Comitato delle regioni. Il Parlamento europeo, nella Risoluzione del 14 ottobre 1992[6], ha riaffermato “la necessità di ratificare nel testo attuale il Trattato sull’Unione europea, affinché possa entrare in vigore entro il più breve tempo possibile”, nell’auspicio della conferma da parte dei membri del Consiglio del loro impegno. La prima Risoluzione (23 aprile 1993)[7] del Parlamento europeo sul Comitato, adottata dopo la firma del Trattato sull’Unione europea, precisa quanto segue:

-“… il Comitato delle regioni dev’essere concepito come un elemento importante nel processo di costituzione dell’Unione europea (…); la sua forma attuale non deve essere considerata definitiva: il Comitato stesso dovrà studiare le modalità più adeguate per migliorare la rappresentanza dei poteri regionali e locali nella prospettiva della revisione del Trattato nel 1996 e della futura Costituzione dell’Unione europea”.

  1. In essa il Parlamento europeo chiedeva la garanzia che i membri del Comitato:

-“fossero membri eletti in organi rappresentativi sottordinati a quello statale, o che disponessero di una legittimità democratica diretta dinanzi ad un’assemblea regionale o locale”, che il Comitato fosse dotato di risorse finanziarie e di personale adeguate e che il suo organigramma e il suo bilancio fossero completamente autonomi”.

  1. Nella Risoluzione del 18 novembre 1993[8], intitolata “Risoluzione sulla partecipazione delle regioni alla costruzione europea e la loro rappresentanza: Comitato delle regioni”, il Parlamento europeo:

-“ritiene che l’articolo 3 B del Trattato CE che stabilisce il principio di sussidiarietà come criterio per l’esercizio di competenze ripartite tra la Comunità e gli Stati membri, non si riferisce unicamente alle strutture centrali dello Stato;

-(…) si complimenta per la creazione del Comitato delle regioni che costituisce un primo passo nell’associazione delle regioni al processo decisionale comunitario e ricorda che il Comitato deve essere concepito come un elemento importante nel processo di costituzione dell’Unione europea; il Parlamento e la Commissione dovranno studiare, alla luce dell’esperienza acquisita nell’ambito del funzionamento dei lavori del Comitato, le eventuali modifiche da apportare ai Trattati per assicurare un funzionamento ottimale e la migliore rappresentanza possibile del Comitato;

-(…) constata che la nozione di “persona giuridica” con diritto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, in base all’articolo 173, quarto paragrafo, del Trattato CE, include anche le regioni e gli enti locali;

-(…) sottolinea che tutte le istituzioni comunitarie debbono rigorosamente tener conto dei diritti che il Trattato conferisce al Comitato e che quest’ultimo deve anche avere la possibilità di difendere i suoi diritti”.

  1. Inoltre, il Parlamento europeo ha organizzato due conferenze “Parlamento europeo – Regioni della Comunità” nonché una Conferenza “Parlamento europeo – Enti locali dell’Unione europea”. La prima conferenza “Parlamento europeo – Regioni della Comunità”, si è svolta a Strasburgo dal 25 al 27 gennaio 1984[9].
  1. Nel corso della seconda Conferenza “Parlamento europeo – Regioni della Comunità” (dal 27 al 29 novembre 1991) una Risoluzione sulla rappresentanza delle regioni[10] sottolineava l’importanza, da un lato, del mantenimento e del rafforzamento dei “legami diretti con le istituzioni regionali esistenti e future” e, d’altro di garantire “il diritto di contribuire, in linea generale, allo sviluppo della costruzione comunitaria presentando osservazioni, documenti e proposte alle istituzioni interessate in occasione delle diverse fasi di formazione del processo decisionale (riconoscimento, in particolare, del diritto d’iniziativa nei confronti della Commissione e del Parlamento); tali osservazioni potrebbero essere presentate sia dalle regioni in quanto tali sia da un Comitato che le rappresenti, in attesa della costituzione dell’organo di rappresentanza e di partecipazione, previsto nella riforma dei Trattati”.
  1. La dichiarazione finale[11] di questa seconda Conferenza, chiedeva che l’Unione europea riconoscesse “nel rispetto del principio di sussidiarietà, le attribuzioni delle regioni e che, in questo ambito, si potesse istituire una collaborazione tra i vari livelli di governo per le questioni d’interesse comune; nel Trattato il principio di sussidiarietà deve essere meglio precisato come criterio per delimitare i compiti e le attribuzioni della Comunità, degli Stati membri e delle regioni; in caso di mancato rispetto di tale principio, le regioni dovrebbero poter adire la Corte di giustizia delle Comunità europee”.
  1. Il Parlamento europeo ha manifestato il suo interesse per gli enti locali, organizzando, dal 6 all’8 aprile 1994, una prima Conferenza sul tema “Parlamento europeo – Enti locali dell’Unione europea”, in parallelo con le due prime Conferenze “Parlamento europeo – Regioni della Comunità” succitate. Nella Risoluzione sui “poteri locali nella costruzione politica e istituzionale dell’Unione europea: il principio di sussidiarietà e il Comitato delle regioni”[12], adottata all’unanimità, la Conferenza “raccomanda al Comitato di usare la capacità d’iniziativa riconosciutagli dal Trattato per avviare una riflessione istituzionale sul proprio ruolo di rappresentante dei poteri locali e regionali nel processo di costruzione europea e, più precisamente, nella prospettiva della revisione del Trattato nel 1996 e della futura Costituzione dell’Unione”. Inoltre, si chiede al Parlamento europeo ed alla sua commissione competente di operare in modo da instaurare un dialogo proficuo con il Comitato delle regioni (…)”.
  1. Nella Dichiarazione finale[13] della Conferenza, adottata all’unanimità l’8 aprile, si sottolinea che “il principio d’autonomia locale, principio generale di diritto, derivato dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e, in quanto tale, riconosciuto all’articolo F del Trattato, costituisce l’applicazione effettiva del principio di sussidiarietà”.
  1. Purtuttavia, il Trattato sull’Unione europea non fa menzione delle relazioni tra il Comitato delle regioni e il Parlamento europeo che, in base all’articolo 198 C, non è compreso tra le istituzioni che possono procedere alla consultazione. Il Regolamento interno del Comitato, approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 25 maggio 1994[14] fa espresso riferimento al Parlamento europeo:

-“I rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione possono assistere alle sessioni dell’Assemblea plenaria. Essi possono prendere la parola”;

-“(…) L’assemblea plenaria adotta lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e lo trasmette alla Commissione, e per informazione, al Consiglio e al Parlamento europeo (…)”;

-“Dei rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione possono assistere alle deliberazioni delle Commissioni e rispondere alle domande dei loro membri”.

  1. Il Comitato ha adottato oltre ai 42 pareri, una Risoluzione sul principio di sussidiarietà. Inoltre, nel corso delle sessioni plenarie, si è svolta una serie di discussioni politiche generali di una certa rilevanza, nel cui quadro va evidenziata anche la partecipazione di personalità della Commissione europea e del Parlamento europeo come Roberto SPECIALE, Presidente della commissione per la politica regionale del Parlamento europeo. Klaus HÄNSCH, Presidente del Parlamento europeo, prenderà la parola in occasione della prossima sessione plenaria del Comitato che si terrà il 19 e il 20 luglio 1995.

II.LA RIFORMA ISTITUZIONALE: LE POSIZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COMITATO DELLE REGIONI

  1. Il Parlamento europeo e il Comitato sono tutti e due dei pilastri della legittimità democratica, ciascuno nel suo proprio ambito specifico: mentre il Parlamento europeo rappresenta i cittadini europei tramite i suoi membri direttamente eletti a suffragio universale, il Comitato, nel suo insieme, rappresenta la voce degli enti locali e regionali dell’Unione europea. Nel quadro del mandato di Corfù, il Parlamento europeo ed il Comitato hanno recentemente adottato pareri e risoluzioni concernenti la revisione del Trattato dell’Unione europea.

A.IL PUNTO DI VISTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

  1. La commissione per la politica regionale del Parlamento europeo nel parere sul funzionamento del Trattato sull’Unione europea (TUE) del 23 febbraio 1995[15] “reputa necessario (…) completare le disposizioni relative alla sua composizione ed alle sue funzioni in modo da (…) affermare la piena autonomia del Comitato delle regioni, separando le sue strutture e da quelle del Comitato economico e sociale”. Inoltre, “considera che la definizione del principio di sussidiarietà (…) debba essere completata con espresso riferimento alle regioni dotate di potere legislativo e che vada rafforzata la garanzia giuridizionale del principio”; infine la commissione ritiene “necessario” riconoscere al Comitato delle regioni una legittimazione attiva che gli permetta di adire la Corte di giustizia in caso di violazione del principio di sussidiarietà che tocchino le competenze specifiche degli organi locali e regionali”.
  1. Nel progetto di relazione della commissione per gli affari istituzionali del 12 aprile 1995 “sul funzionamento del Trattato sull’Unione europea nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 1996 – Attuazione e sviluppo dell’Unione”, i relatori BOURLANGES e MARTIN hanno proposto per il Comitato, il seguente punto[16]:

-“È necessario rafforzare il ruolo consultivo del Comitato delle regioni – il quale dovrebbe essere composto di rappresentanti eletti degli enti regionali o locali – dotandolo di locali distinti ed un organico proprio. Il Parlamento europeo dovrebbe poter consultare questo Comitato (nonché il Comitato economico e sociale) allo stesso titolo del Consiglio e della Commissione”.

  1. La commissione per gli affari istituzionali, nella votazione del 3 maggio 1995, ha approvato il seguente punto[17]:

-“I membri del Comitato delle regioni, ai quali fa riferimento l’articolo 198 A del Trattato, dovranno disporre di un mandato democratico in un’Assemblea regionale o locale. Inoltre, dovrebbe essere garantito il funzionamento autonomo del Comitato delle Regioni. Il Parlamento dovrebbe poter consultare il Comitato (nonché il Comitato economico e sociale) allo stesso titolo del Consiglio e della Commissione”.

  1. Il 17 maggio 1995[18], l’Assemblea plenaria del Parlamento europeo ha adottato la Risoluzione “sul funzionamento del Trattato sull’Unione europea nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 1996 – Attuazione e sviluppo dell’Unione”. Dopo aver votato frase per frase il contenuto dell’ex paragrafo 21 del testo della commissione per gli affari istituzionali, ha alla fine approvato i seguenti punti:

-“I membri del Comitato delle regioni, ai quali fa riferimento l’articolo 198 A del Trattato, dovranno disporre di un mandato democratico in un’assemblea regionale o locale. Il Parlamento dovrebbe poter consultare il Comitato (nonché il Comitato economico e sociale) allo stesso titolo del Consiglio e della Commissione.

Per migliorare la coesione economica e sociale dell’Unione europea e rispettare il principio di sussidiarietà, è necessario rafforzare il ruolo del Comitato delle regioni nell’elaborazione delle politiche che lo riguardano”.

B.IL PUNTO DI VISTA DEL COMITATO DELLE REGIONI

  1. Nella Risoluzione sul principio di sussidiarietà (5 dicembre 1994)[19], il Comitato:

“Chiede che nella formulazione concreta dell’articolo 3 B venga affermato il principio della sussidiarietà e che questo si applichi a tutti i livelli istituzionali, istituzioni ed organi europei, Stati membri, regioni ed enti locali;

-(…) domanda che venga riconosciuto al Comitato delle regioni il diritto di presentare ricorso alla Corte di giustizia, quando le violazioni al principio della sussidiarietà ledono le competenze proprie degli enti locali e regionali”.

  1. Il Comitato riconosce il ruolo fondamentale del Parlamento europeo nel processo decisionale. Questo si riflette nel parere del Comitato del 21 aprile 1995[20] sulla revisione del Trattato sull’Unione europea”:

-“che, relativamente alla funzione consultiva, l’articolo 198 C del Trattato CEE venga redatto come segue:

“Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal presente Trattato ed in tutti gli altri casi, in cui una di dette istituzioni lo ritenga opportuno. (…)

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento, al Consiglio ed alla Commissione, unitamente ad un resoconto delle deliberazioni (…)”.

  1. Il parere del Comitato sulla revisione del Trattato sull’Unione europea[21] proponeva in sintesi i punti seguenti:

-Senza modificare il suo statuto consultivo, il Comitato deve diventare un’istituzione a pieno titolo dell’Unione europea. Il Comitato delle Regioni rivendica anche un’autonomia organizzativa e di bilancio totale rispetto al Comitato economico e sociale, con il quale condivide attualmente una struttura comune.

-È opportuno rafforzare la funzione consultiva del Comitato consentendo al Parlamento europeo di consultarlo e ampliando il campo delle materie per le quali i suoi pareri devono essere sollecitati dalle altre istituzioni dell’Unione europea, estendendolo in particolare a questioni quali la politica di cooperazione allo sviluppo, la cittadinanza dell’Unione e di taluni aiuti pubblici statali.

-La definizione del principio di sussidiarietà, secondo la quale i poteri pubblici devono prendere decisioni al livello più vicino possibile ai cittadini, deve essere rivista in modo da includervi un riferimento esplicito al ruolo degli enti regionali e locali.

-Al Comitato deve essere attribuito un diritto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in caso di mancato rispetto delle sue prerogative o di violazione del principio di sussidiarietà. Tale diritto potrebbe anche essere dato alle regioni dotate di competenze legislative in seno agli enti regionali e locali.

-I membri del Comitato devono disporre di un mandato elettivo o essere politicamente responsabili dinanzi ad un’Assemblea eletta a suffragio universale diretto.

-Il Comitato deve avere la facoltà di offrire la sua collaborazione e i suoi consigli per l’elaborazione dei programmi legislativi e dei “Libri verdi”, (dibattiti) e di “Libri bianchi”, (prospettive), nonché per la preparazione delle iniziative riguardanti politiche che tocchino le competenze degli enti regionali e locali.

-Il testo del Trattato deve consacrare il principio dell’autonomia locale come definito nella Carta dell’autonomia locale del Consiglio d’Europa.

-Il Trattato deve esplicitamente dichiarare la necessità di promuovere la cooperazione transfrontaliera tra regioni e tra enti locali.

  1. Progressivamente, si sono presentate prospettive di collaborazione sia istituzionali che politiche e tecniche tali da far prevedere una fertile complementarità. Infatti, la loro rispettiva specificità esclude obiettivamente qualsiasi concorrenza. Spetta quindi agli eletti politici che compongono le due assemblee introdurre una forma di cooperazione originale rafforzando così la costruzione europea per portare ad “un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa”.

 

 

    [1]GU C 125 del 17 maggio 1982: Risoluzione sulla creazione di un Fondo europeo di sviluppo regionale (art. 7.iv).

    [2]GU C 127 del 14 maggio 1984: Risoluzione sul ruolo delle regioni nella costruzione di un’Europa democratica e sui risultati della Conferenza delle regioni (art. 13).

    [3]GU C 72 del 18 marzo 1985: Dichiarazione comune in occasione della concertazione sulla riforma del Fondo europeo di sviluppo regionale.

    [4]GU C 326 del 19 dicembre 1988, doc. A2-218/88 (artt. 21 e 29).

    [5]GU C 19 del 28 gennaio 1991: Risoluzione sulle basi costituzionali dell’Unione europea, art. 59.

    [6]GU C 299 del 16 novembre 1992, doc. B3-1320/92: Risoluzione sullo stato dell’Unione europea e sulla ratifica del Trattato di Maastricht (art. 1).

    [7]GU C 150 del 31 maggio 1993, doc. B3-0516/93 (artt. 3 e 4).

    [8]GU C 329 del 6 dicembre 1993, doc. A3-0325/93 (artt. 4, 8, 12 8 13).

    [9]PE 87.632/PE 88.600 def. Il Parlamento europeo propone di tenere una Conferenza in ciascuna legislatura.

    [10]REG 92, NC 69.141 (artt. 5 e 7).

    [11]REG 92, NC 69.141 (art. 6).

    [12]DOC-FR\DV\215\251133.jc (artt. 11 e 12).

    [13]DOC-FR\DV\251\251133.jc (art. 3).

    [14]GU L 132 del 27 maggio 1994 (artt. 12, 31.1 e 38).

    [15]PE 210.907 def. (relazione SPECIALE) (artt. 2, 4 e 7).

    [16]PE 212.450/A (art. 21).

    [17]PE 212.450/fin/A (art. 26).

    [18]A4-0102/95/Parte I.A (PE 190.441) (artt. 27 e 28).

    [19]CdR 278/94 del 5 dicembre 1994 (artt. 2 e 5).

    [20]CdR 136/95 (art. 8).

    [21]CdR 136/95 fin

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